Art. 3.
                      Modifiche all'articolo 3
 
   1. Il secondo comma dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
   "La commissione e composta come segue:
     a) dal presidente e dal vicepresidente,  nominati  dalla  Giunta
regionale, su proposta del Presidente della Giunta provinciale scelti
fra  persone  particolarmente  esperte  nelle  materie  giuridiche ed
economiche, preferibilmente nel settore cooperativo,  e  delle  quali
almeno  una esperta in materie giuridiche, residenti nella rispettiva
provincia;
     b) da due membri effettivi e due supplenti eletti dalle  cooper-
ative  iscritte  nel  registro.  Ogni cooperativa puo' votare solo un
membro effettivo ed uno supplente;
     c) da tre membri, esperti in materia  di  cooperazione,  di  cui
almeno  uno  designato  da  ciascuna  associazione di rappresentanza,
tutela ed assistenza del movimento cooperativo riconosciuta ai  sensi
dell'art.  18,  residenti nella rispettiva provincia. Nel caso in cui
le associazioni siano in numero inferiore a tre,  i  membri  restanti
sono designati dalle associazioni piu' rappresentative".
   2. Il quarto comma dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
   "I  membri supplenti della commissione sostituiscono gli effettivi
in caso di cessazione dalla carica  degli  stessi.  Gli  stessi  sono
chiamati,  ove necessario, a subentrare nel posto lasciato vacante da
un membro effettivo seguendo la graduatoria dei voti conseguiti e,  a
parita' di voti, in ordine di anzianita'".