Art. 3. Modifiche all'articolo 3 1. Il secondo comma dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "La commissione e composta come segue: a) dal presidente e dal vicepresidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta provinciale scelti fra persone particolarmente esperte nelle materie giuridiche ed economiche, preferibilmente nel settore cooperativo, e delle quali almeno una esperta in materie giuridiche, residenti nella rispettiva provincia; b) da due membri effettivi e due supplenti eletti dalle cooper- ative iscritte nel registro. Ogni cooperativa puo' votare solo un membro effettivo ed uno supplente; c) da tre membri, esperti in materia di cooperazione, di cui almeno uno designato da ciascuna associazione di rappresentanza, tutela ed assistenza del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 18, residenti nella rispettiva provincia. Nel caso in cui le associazioni siano in numero inferiore a tre, i membri restanti sono designati dalle associazioni piu' rappresentative". 2. Il quarto comma dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "I membri supplenti della commissione sostituiscono gli effettivi in caso di cessazione dalla carica degli stessi. Gli stessi sono chiamati, ove necessario, a subentrare nel posto lasciato vacante da un membro effettivo seguendo la graduatoria dei voti conseguiti e, a parita' di voti, in ordine di anzianita'".