Art. 30.
                          Testo coordinato
 
   1. Il Presidente  della  Giunta  regionale,  previa  deliberazione
della Giunta, e' autorizzato a riunire e coordinare le norme del Capo
I  della presente legge con le norme contenute nella legge 29 gennaio
1954, n. 7, nonche' nella legge regionale 11 febbraio 1955, n. 3,  in
forma  di  testo  coordinato, nonche' a riunire e coordinare le norme
del Capo III della presente legge con le norme consentite nella legge
regionale 22 ottobre 1988, n. 24, in forma di testo coordinato.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione.
    Trento, 1 novembre 1993
 
                Il Presidente della giunta regionale:
                              ANDREOLLI
 
Visto:  Il  Commissario  del  Governo  per  la  Provincia  di Trento:
SOTTILE.
  Avvertenza: le note relative alla presente legge saranno pubblicate
in apposito allegato.