Art. 30. Testo coordinato 1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, e' autorizzato a riunire e coordinare le norme del Capo I della presente legge con le norme contenute nella legge 29 gennaio 1954, n. 7, nonche' nella legge regionale 11 febbraio 1955, n. 3, in forma di testo coordinato, nonche' a riunire e coordinare le norme del Capo III della presente legge con le norme consentite nella legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, in forma di testo coordinato. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione. Trento, 1 novembre 1993 Il Presidente della giunta regionale: ANDREOLLI Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: SOTTILE. Avvertenza: le note relative alla presente legge saranno pubblicate in apposito allegato.