Art. 4.
                       Modifica all'articolo 5
 
   1. Il sesto comma dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
   "Funge  da segretario della commissione provinciale per le cooper-
ative  il  funzionario  preposto  alla  direzione  dell'Ufficio   del
registro  delle  cooperative o, in caso di sua assenza o impedimento,
un  membro  della  commissione  designato  dal   presidente   o   dal
vicepresidente.   Il   segretario   puo'   essere  coadiuvato  da  un
vicesegretario, scelto tra gli addetti all'Ufficio del registro delle
cooperative, con qualifica funzionale non inferiore alla settima,  il
quale collabora con il segretario stesso".