Art. 4. Modifica all'articolo 5 1. Il sesto comma dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Funge da segretario della commissione provinciale per le cooper- ative il funzionario preposto alla direzione dell'Ufficio del registro delle cooperative o, in caso di sua assenza o impedimento, un membro della commissione designato dal presidente o dal vicepresidente. Il segretario puo' essere coadiuvato da un vicesegretario, scelto tra gli addetti all'Ufficio del registro delle cooperative, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, il quale collabora con il segretario stesso".