Art. 5. Modifiche all'articolo 6 1. Dopo il quinto comma dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti: "Il numero minimo dei soci delle cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti e' stabilito in nove. Il numero minimo dei soci delle cooperative edilizie di abitazione, che intendono fruire delle agevolazioni previste dalle leggi in materia di edilizia abitativa delle province autonome di Bolzano e di Trento, e' stabilito in nove, in deroga all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Essi inoltre devono possedere i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi provinciali stesse e le cooperative trovarsi in una delle seguenti condizioni: a) essere state costituite con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila; b) perseguire lo scopo di realizzare un programma di edilizia residenziale; e) essere proprietarie di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o avere assegnato in proprieta' gli alloggi ai propri soci".