Art. 5.
                      Modifiche all'articolo 6
 
   1. Dopo il quinto comma dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
   "Il  numero  minimo  dei  soci  delle  cooperative di produzione e
lavoro ammissibili ai pubblici appalti e' stabilito in nove.
   Il  numero  minimo  dei  soci  delle   cooperative   edilizie   di
abitazione,  che  intendono  fruire delle agevolazioni previste dalle
leggi in materia di edilizia abitativa  delle  province  autonome  di
Bolzano  e  di  Trento,  e'  stabilito in nove, in deroga all'art. 13
della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Essi inoltre devono  possedere  i
requisiti  soggettivi  richiesti  dalle leggi provinciali stesse e le
cooperative trovarsi in una delle seguenti condizioni:
     a) essere state costituite  con  il  conferimento  da  parte  di
ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire
cinquecentomila;
     b)  perseguire  lo  scopo di realizzare un programma di edilizia
residenziale;
     e) essere proprietarie di abitazioni assegnate in godimento o in
locazione o avere assegnato  in  proprieta'  gli  alloggi  ai  propri
soci".