Art. 6. Sostituzione dell'articolo 16 1. L'articolo 16 e' sostituito dal seguente: "Art. 16. 1. La revisione e' ordinaria e straordinaria. 2. La revisione ordinaria e normalmente eseguita almeno ogni biennio. 3. Le societa' cooperative ed i loro consorzi, con esclusione delle Casse rurali, che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in societa a responsabilita' limitata o per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi sono assoggettate alla revisione ordinaria annuale. 4. Alle revisioni di cui sopra si applicano gli adeguamenti previsti dall'art. 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 5. Se nella societa' cooperativa si verifica, nel corso dell'esercizio sociale, una delle condizioni che determinano l'assoggettamento alla revisione annuale ovvero se vengono a mancare le condizioni che determinano tale obbligo, la societa' cooperativa e' tenuta a comunicare senza indugio tale fatto al competente organo di revisione. 6. La revisione ordinaria e' diretta: a) a controllare la gestione e l'esatta rilevazione nelle scritture contabili di tutti i fatti aziendali, nonche' il funzionamento sociale ed amministrativo e l'impostazione tecnica dell'attivita' della cooperativa; b) a rilevare lo stato delle attivita' e passivita' e la situazione patrimoniale, nonche' i costi ed i ricavi degli esercizi revisionati; c) ad accertare la sussistenza dei requisiti relativi all'iscrizione nel registro delle cooperative, nonche' l'osservanza in genere da parte della cooperativa delle norme di legge e statutarie; d) a prestare assistenza e fornire consiglio alla cooperativa ai fini del retto funzionamento della stessa e del miglior conseguimento degli scopi statutari e mutualistici e per la rimozione, possibilmente immediata, di eventuali irregolarita' rilevate; e) ad esprimere un giudizio sulla situazione economica e finanziaria della cooperativa, nonche' sul conseguimento degli scopi istituzionali. 7. La revisione straordinaria e' eseguita quando, a giudizio dell'organo autorizzato alla revisione, se ne presenti la necessita' oppure ne sia fatta ad esso motivata richiesta da parte del collegio dei sindaci o da un terzo dei soci della cooperativa".