Art. 6.
                    Sostituzione dell'articolo 16
 
   1. L'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 16.
 
   1. La revisione e' ordinaria e straordinaria.
   2.  La  revisione  ordinaria  e  normalmente  eseguita almeno ogni
biennio.
   3. Le societa' cooperative ed  i  loro  consorzi,  con  esclusione
delle  Casse rurali, che abbiano un fatturato superiore a lire trenta
miliardi o che detengano partecipazioni di  controllo  in  societa  a
responsabilita'  limitata  o  per  azioni  o  che  possiedano riserve
indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano  prestiti
o  conferimenti  di  soci  finanziatori superiori a lire tre miliardi
sono assoggettate alla revisione ordinaria annuale.
   4. Alle revisioni  di  cui  sopra  si  applicano  gli  adeguamenti
previsti dall'art. 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
   5.   Se   nella   societa'  cooperativa  si  verifica,  nel  corso
dell'esercizio  sociale,  una  delle   condizioni   che   determinano
l'assoggettamento  alla revisione annuale ovvero se vengono a mancare
le condizioni che determinano tale obbligo, la  societa'  cooperativa
e'  tenuta a comunicare senza indugio tale fatto al competente organo
di revisione.
   6. La revisione ordinaria e' diretta:
     a)  a  controllare  la  gestione  e  l'esatta  rilevazione nelle
scritture  contabili  di  tutti  i  fatti   aziendali,   nonche'   il
funzionamento  sociale  ed  amministrativo  e  l'impostazione tecnica
dell'attivita' della cooperativa;
     b) a rilevare  lo  stato  delle  attivita'  e  passivita'  e  la
situazione  patrimoniale,  nonche' i costi ed i ricavi degli esercizi
revisionati;
     c)  ad  accertare  la   sussistenza   dei   requisiti   relativi
all'iscrizione  nel  registro delle cooperative, nonche' l'osservanza
in  genere  da  parte  della  cooperativa  delle  norme  di  legge  e
statutarie;
     d) a prestare assistenza e fornire consiglio alla cooperativa ai
fini del retto funzionamento della stessa e del miglior conseguimento
degli   scopi   statutari   e   mutualistici   e  per  la  rimozione,
possibilmente immediata, di eventuali irregolarita' rilevate;
     e)  ad  esprimere  un  giudizio  sulla  situazione  economica  e
finanziaria  della cooperativa, nonche' sul conseguimento degli scopi
istituzionali.
   7. La revisione  straordinaria  e'  eseguita  quando,  a  giudizio
dell'organo  autorizzato alla revisione, se ne presenti la necessita'
oppure ne sia fatta ad esso motivata richiesta da parte del  collegio
dei sindaci o da un terzo dei soci della cooperativa".