Art. 7.
                      Modifiche all'articolo 21
 
   1.  Il  primo  e il secondo comma dell'articolo 21 sono sostituiti
dai seguenti:
   "Le associazioni eseguono la revisione a mezzo di propri  revisori
della   cui   competenza   professionale   e  idoneita'  morale  esse
rispondono; le commissioni provinciali a mezzo di revisori o societa'
di revisione scelti tra gli iscritti nell'elenco di cui  all'articolo
29- bis.
   Le   associazioni   sono  tenute  a  comunicare  alla  commissione
provinciale  l'elenco  nominativo  dei  propri   revisori   ed   ogni
successivo   cambiamento.   L'elenco   dei   revisori,  tenuto  dalla
commissione provinciale, e' pubblico  e  puo'  essere  consultato  da
chiunque vi abbia interesse".