Art. 7. Modifiche all'articolo 21 1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 21 sono sostituiti dai seguenti: "Le associazioni eseguono la revisione a mezzo di propri revisori della cui competenza professionale e idoneita' morale esse rispondono; le commissioni provinciali a mezzo di revisori o societa' di revisione scelti tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29- bis. Le associazioni sono tenute a comunicare alla commissione provinciale l'elenco nominativo dei propri revisori ed ogni successivo cambiamento. L'elenco dei revisori, tenuto dalla commissione provinciale, e' pubblico e puo' essere consultato da chiunque vi abbia interesse".