Art. 8. Modifica all'articolo 24 1. Il primo comma dell'articolo 24 e' sostituito dal seguente: "La relazione revisionale, accompagnata dalla relazione di certificazione del bilancio, se necessaria ai sensi dell'articolo 29- ter, ed integrata dalle osservazioni o dagli eventuali provvedimenti che l'organo competente alla revisione ritiene necessario impartire nei confronti della cooperativa e' trasmessa a quest'ultima dall'organo di revisione stesso, che fissa un congruo termine entro il quale la cooperativa deve dare esauriente ragguaglio scritto circa l'adempimento di quanto nella relazione e' consigliato e ordinato".