Art. 8.
                      Modifica all'articolo 24
 
   1. Il primo comma dell'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
   "La   relazione   revisionale,  accompagnata  dalla  relazione  di
certificazione del bilancio, se necessaria ai sensi dell'articolo 29-
ter, ed integrata dalle osservazioni o dagli eventuali  provvedimenti
che  l'organo  competente alla revisione ritiene necessario impartire
nei  confronti  della  cooperativa  e'   trasmessa   a   quest'ultima
dall'organo  di  revisione stesso, che fissa un congruo termine entro
il quale la cooperativa deve dare esauriente ragguaglio scritto circa
l'adempimento di quanto nella relazione e' consigliato e ordinato".