Art. 9. Sostituzione dell'articolo 25 1. L'articolo 25 e' sostituito dal seguente: "Art. 25. 1. Se dalla revisione sono emerse irregolarita' gravi e gli organi responsabili della cooperativa non provvedono ad eliminarle, nonostante diffida da parte della commissione provinciale, questa, quando non decide la cancellazione della cooperativa dal registro, puo' revocare gli amministratori e, se del caso, i sindaci. 2. Con il provvedimento di revoca la comissione provinciale nomina un commissario con l'incarico di provvedere alla gestione ordinaria della societa' e convocare, al piu' tardi entro tre mesi dall'assunzione dell'incarico, l'assemblea per il ripristino dell'amministrazione normale o per gli altri provvedimenti del caso. La durata dell'incarico del commissario, che e' stabilita in tre mesi, puo' essere prorogata eccezionalmente di altri tre mesi, solo in caso di comprovata necessita'. Al commissario non possono essere conferiti i poteri dell'assemblea. 3. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo richieda, la commissione provinciale puo' nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento".