Art. 9.
                    Sostituzione dell'articolo 25
 
   1. L'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 25.
 
   1. Se dalla revisione sono emerse irregolarita' gravi e gli organi
responsabili   della   cooperativa   non  provvedono  ad  eliminarle,
nonostante diffida da parte della  commissione  provinciale,  questa,
quando  non  decide  la cancellazione della cooperativa dal registro,
puo' revocare gli amministratori e, se del caso, i sindaci.
   2. Con il provvedimento di revoca la comissione provinciale nomina
un commissario con l'incarico di provvedere alla  gestione  ordinaria
della   societa'   e   convocare,   al  piu'  tardi  entro  tre  mesi
dall'assunzione  dell'incarico,   l'assemblea   per   il   ripristino
dell'amministrazione  normale o per gli altri provvedimenti del caso.
La durata dell'incarico del commissario,  che  e'  stabilita  in  tre
mesi,  puo'  essere prorogata eccezionalmente di altri tre mesi, solo
in caso di comprovata necessita'. Al commissario non  possono  essere
conferiti i poteri dell'assemblea.
   3.  Ove  l'importanza  della  societa' cooperativa lo richieda, la
commissione  provinciale  puo'  nominare  un  vice  commissario   che
collabora   con   il   commissario   e  lo  sostituisce  in  caso  di
impedimento".