Art. 15. Educazione alla salute 1. L'educazione alla salute costituisce una funzione di ogni livello del sistema socio-sanitario regionale ed ha carattere multidisciplinare interessando varie professionalita' sia del campo sociale, psicologico e pedagogico che di quello medico e sanitario. 2. Le azioni strategiche individuate sono: a) la costituzione nelle unita' sanitarie locali di unita' oper- ative per l'educazione alla salute (UOES) alle dipendenze del direttore sanitario, con il compito di programmare, gestire e valutare le attivita' di educazione alla salute, e di un comitato per l'educazione alla salute (COES) con compiti di coordinamento e proposta. In ogni distretto e' costituito un COES di distretto in cui le funzioni di referente per l'educazione alla salute saranno svolte da un funzionario non apicale del ruolo sanitario o del ruolo tecnico. Le unita' operative per l'educazione sanitaria e le corrispondenti strutture di distretto costituiscono il riferimento per i cittadini e le associazioni per la tutela dei diritti degli utenti dei servizi, fra i quali in primo luogo il diritto all'informazione corretta anche ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1991, n. 7. All'interno di tali strutture dovra' essere assicurata la presenza delle diverse professionalita' interessate all'educazione alla salute; b) la creazione di rapporti organici con il mondo della scuola a livello di distretto, di unita' sanitaria locale e di Regione che realizzino collaborazioni stabili di tipo simmetrico, anche attraverso la redazione di protocolli d'intesa; c) il potenziamento delle attivita' di medicina preventiva e di educazione alla salute della Regione anche attraverso la promozione di campagne di educazione alla salute e medicina preventiva, la produzione di audiovisivi, l'attivita' di documentazione, la formazione in educazione sanitaria degli operatori delle unita' sanitarie locali, della scuola e del volontariato.