Art. 2. S o g g e t t i 1. Fermi restando le funzioni ed i poteri di indirizzo, programmazione, verifica e controllo della Regione siciliana, concorrono alla programmazione sanitaria regionale elaborata dalla Regione le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, per quanto di competenza, le universita' nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992. 2. Svolgono ruolo consultivo i policlinici universitari, le prov- ince regionali, le organizzazioni regionali professionali degli operatori del settore, le organizzazioni sindacali, le associazioni degli utenti dei servizi sanitari, le altre forze sociali organizzate e le associazioni di volontariato. 3. Le unita' sanitarie locali possono assumere la gestione di attivita' o servizi socio assistenziali per conto degli enti locali con onere a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con contabilita' separata. L'unita' sanitaria locale procede alla erogazione solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilita' finanziarie. 4. La Regione garantisce, nello svolgimento delle attivita' del servizio sanitario regionale, il coordinamento fra e con tutti gli enti, aziende e servizi che svolgono attivita' comunque incidenti sullo stato della salute dei cittadini. 5. Alle unita' sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e ai policlinici universitari sono attribuiti compiti attuativi degli atti di indirizzo e programmazione adottati dalla Regione siciliana.