Art. 22. Funzionamento del centro 1. Il rapporto di lavoro del personale del centro e' di diritto privato. Per il perseguimento dei suoi particolari fini, il centro puo' fare ricorso ad assunzioni di personale con contratto a termine di diritto privato anche a tempo parziale. 2. Ai fini di assicurare l'immediata funzionalita' del centro il presidente della Regione puo' disporre, su richiesta del direttore generale, il comando di un massimo di dieci unita' di personale scelte tra i dipendenti della Regione. 3. Il contingente del personale comandato non puo' eccedere, per fascia di qualifica, le quantita' seguenti: a) dirigenti: tre; b) assistenti: tre; c) dattilografi: quattro. 4. Le spese di esercizio sono finanziate annualmente con una quota del fondo sanitario regionale determinata triennalmente nell'ambito della legge di bilancio regionale. 5. Le spese per l'adeguamento tecnologico ed edilizio sono finanziate con apposito capitolo del bilancio regionale. 6. Si applicano al centro le disposizioni vigenti per i bilanci della unita' sanitarie locali.