Art. 24. Strutture ospedaliere 1. La rete della assistenza ospedaliera e' costituita da: a) strutture ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario regionale; b) strutture sanitarie convenzionate obbligatoriamente ai sensi degli articoli 39, 40, 41, 42 e 43 della legge n. 833 del 1978; c) strutture private, convenzionate e non convenzionate, ai sensi degli articoli 43, primo comma, e 44, secondo comma, della legge n. 833 del 1978. 2. Le strutture ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario regionale di cui alla lettera a) del comma 1, entro la scadenza del piano sanitario regionale, devono essere riorganizzate secondo quanto previsto dagli articoli successivi. 3. Le strutture sanitarie convenzionate, di cui alla lettera b) del comma 1, concorrono alla rete ospedaliera, secondo quanto gia' stabilito dalle convenzioni stipulate al momento dell'entrata in vigore della presente legge. 4. Le strutture private convenzionate e non convenzionate, di cui alla lettera c) del comma 1, concorrono alla rete per l'assistenza ospedaliera fino ad un massimo del 7 per cento della dotazione di posti letto dell'intera rete ospedaliera regionale. Entro il completamento del primo piano sanitario regionale l'attuale dotazione di posti letto delle strutture private verra' coordinata con gli obiettivi e gli standards della rete ospedaliera regionale di cui ai successivi articoli e con il disposto dell'art. 6 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39. L'ubicazione di nuovi posti letto verra' privilegiata in quei territori in cui la dotazione di posti letto delle strutture di cui alle lettere a) e b) non raggiunge i parametri fissati nei successivi articoli e limitando le branche autorizzabili e convenzionabili a quelle non adeguatamente erogate dalle strutture medesime.