Art. 32.
           Responsabilita' dell'ufficio di pubblica tutela
                  degli utenti dei servizi sanitari
 
   1.  E'  istituito  altresi'  in  ogni  unita'  sanitaria locale un
comitato di partecipazione e vigilanza con funzione consultiva  e  di
proposta  in  merito  alla  organizzazione  dei  servizi sanitari con
particolare riguardo alla accessibilita', agli orari di funzionamento
ed alla organizzazione funzionale.  A  tale  comitato  partecipano  i
rappresentanti delle associazioni di volontariato, delle associazioni
di  utenti,  delle  associazioni  sindacali  e  sociali,  nonche' due
rappresentanti,  uno  medico  ed  uno  non  medico,  degli  operatori
dell'unita'   sanitaria  locale.  Tale  comitato  e'  presieduto  dal
direttore generale dell'unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera
o da un suo delegato.
   2.  Il  comitato  di  partecipazione  e  vigilanza  assicura   che
l'attivita'  dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi
sanitari si realizzi nel senso dell'efficace tutela dei diritti degli
utenti in tutti i  momenti  di  erogazione  dei  servizi  dell'unita'
sanitaria  locale  e  degli  enti  competenti,  fin dal momento della
richiesta di accesso al servizio o  della  richiesta  di  prestazione
sanitaria,  indipendentemente  dal tipo di prestazione richiesta, sia
essa in forma ambulatoriale, di day hospital, di ricovero o altra.
   3. Il comitato di partecipazione e vigilanza  dura  in  carica  un
triennio.  Al  presidente ed ai componenti non spetta alcun compenso,
salvo il rimborso delle spese.
   4. Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale  provvede  a
tutte  le  procedure  per  il  rinnovo  del comitato entro i tre mesi
anteriori alla sua scadenza; trascorso infruttuosamente tale termine,
provvede in via sostitutiva e senza diffida l'assessore regionale per
la sanita' entro i successivi trenta giorni.