Art. 32. Responsabilita' dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari 1. E' istituito altresi' in ogni unita' sanitaria locale un comitato di partecipazione e vigilanza con funzione consultiva e di proposta in merito alla organizzazione dei servizi sanitari con particolare riguardo alla accessibilita', agli orari di funzionamento ed alla organizzazione funzionale. A tale comitato partecipano i rappresentanti delle associazioni di volontariato, delle associazioni di utenti, delle associazioni sindacali e sociali, nonche' due rappresentanti, uno medico ed uno non medico, degli operatori dell'unita' sanitaria locale. Tale comitato e' presieduto dal direttore generale dell'unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera o da un suo delegato. 2. Il comitato di partecipazione e vigilanza assicura che l'attivita' dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari si realizzi nel senso dell'efficace tutela dei diritti degli utenti in tutti i momenti di erogazione dei servizi dell'unita' sanitaria locale e degli enti competenti, fin dal momento della richiesta di accesso al servizio o della richiesta di prestazione sanitaria, indipendentemente dal tipo di prestazione richiesta, sia essa in forma ambulatoriale, di day hospital, di ricovero o altra. 3. Il comitato di partecipazione e vigilanza dura in carica un triennio. Al presidente ed ai componenti non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese. 4. Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale provvede a tutte le procedure per il rinnovo del comitato entro i tre mesi anteriori alla sua scadenza; trascorso infruttuosamente tale termine, provvede in via sostitutiva e senza diffida l'assessore regionale per la sanita' entro i successivi trenta giorni.