Art. 32. Rete ospedaliera regionale 1. La rete ospedaliera a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nella Regione siciliana e' articolata in: a) aziende di rilievo nazionale costituite da: 1) uno o piu' presi'di ospedalieri che abbiano complessivamente i requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, se individuati dal piano sanitario regionale; 2) uno o piu' presi'di ospedalieri che abbiano complessivamente i requisiti previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, se individuati dal piano sanitario regionale; b) aziende di riferimento regionale per l'emergenza costituite dagli ospedali che hanno - o per i quali il piano regionale preveda - tutti i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e successive modificazioni o integrazioni. Le aziende di riferimento regionale per l'emergenza hanno bacino di utenza provinciale e sono classificabili in ospedali di riferimento regionale di 3 e di 2 livello della rete regionale per i servizi di emergenza a seconda dei servizi esistenti nel loro contesto o previsti dal piano sanitario regionale. Puo' essere classificato ospedale di riferimento regionale per l'emergenza di 3 livello un solo presi'dio ospedaliero per ciascun bacino di utenza infraregionale che abbia nel suo contesto l'alta specialita' per l'emergenza; c) presi'di ospedalieri di area e ospedali specializzati; d) ospedali di comunita'. Il bacino d'utenza di riferimento dell'ospedale di comunita' e' compreso entro 120.000 abitanti. Negli ospedali di comunita' e' istituito il servizio di urgenza, inserito nella rete di emergenza e accettazione, dotato di posti letto di osservazione per le attivita' di pronto soccorso. 2. La aliquota di utilizzazione di posti letto negli ospedali di ogni classificazione deve essere verificata per ogni singolo presi'dio e per ciascuna delle specialita' previste. 3. In ogni azienda di riferimento regionale per l'emergenza di 3 e di 2 livello e nei presi'di ospedalieri di area e' istituito un dipartimento di emergenza e accettazione. 4. Il piano sanitario regionale prevede in maniera differenziata a seconda dei livelli le unita' operative di degenza e quelle diagnostiche che costituiscono il modello organizzativo del presi'dio stesso, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli. 5. Il piano sanitario regionale prevede prioritariamente le risorse necessarie per l'adeguamento a regime delle aziende di rilievo nazionale e delle aziende di riferimento regionale per l'emergenza di 3 e di 2 livello, secondo i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e dalla presente legge. 6. Nell'arco temporale del primo piano sanitario regionale e comunque non oltre quello del secondo piano, e' previsto, per le aziende di rilievo nazionale costituite da piu' presi'di ospedalieri, il loro accorpamento in un unico stabilimento ospedaliero. 7. I requisiti di ospedale di comunita' o di presi'di ospedalieri di area o specializzati sono stabiliti dal piano sanitario regionale.