Art. 32.
                     Rete ospedaliera regionale
 
   1. La rete ospedaliera a gestione diretta del  servizio  sanitario
nazionale nella Regione siciliana e' articolata in:
     a) aziende di rilievo nazionale costituite da:
     1)  uno o piu' presi'di ospedalieri che abbiano complessivamente
i requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n.
502 del 1992, se individuati dal piano sanitario regionale;
     2) uno o piu' presi'di ospedalieri che abbiano  complessivamente
i requisiti previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n.
502 del 1992, se individuati dal piano sanitario regionale;
     b)  aziende  di riferimento regionale per l'emergenza costituite
dagli ospedali che hanno - o per i quali il piano regionale preveda -
tutti i requisiti di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
27  marzo  1992 e successive modificazioni o integrazioni. Le aziende
di riferimento regionale  per  l'emergenza  hanno  bacino  di  utenza
provinciale   e   sono  classificabili  in  ospedali  di  riferimento
regionale di 3› e di 2› livello della rete regionale per i servizi di
emergenza a  seconda  dei  servizi  esistenti  nel  loro  contesto  o
previsti  dal  piano  sanitario  regionale.  Puo' essere classificato
ospedale di riferimento regionale per l'emergenza di  3›  livello  un
solo   presi'dio   ospedaliero   per   ciascun   bacino   di   utenza
infraregionale che abbia nel  suo  contesto  l'alta  specialita'  per
l'emergenza;
     c) presi'di ospedalieri di area e ospedali specializzati;
     d)  ospedali  di  comunita'.  Il  bacino d'utenza di riferimento
dell'ospedale di comunita' e' compreso entro 120.000 abitanti.  Negli
ospedali  di  comunita' e' istituito il servizio di urgenza, inserito
nella rete di emergenza e accettazione,  dotato  di  posti  letto  di
osservazione per le attivita' di pronto soccorso.
   2.  La  aliquota di utilizzazione di posti letto negli ospedali di
ogni  classificazione  deve  essere  verificata  per   ogni   singolo
presi'dio e per ciascuna delle specialita' previste.
   3.  In ogni azienda di riferimento regionale per l'emergenza di 3›
e di 2› livello e nei presi'di ospedalieri di area  e'  istituito  un
dipartimento di emergenza e accettazione.
   4. Il piano sanitario regionale prevede in maniera differenziata a
seconda   dei  livelli  le  unita'  operative  di  degenza  e  quelle
diagnostiche che costituiscono il modello organizzativo del presi'dio
stesso, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli.
   5.  Il  piano  sanitario  regionale  prevede  prioritariamente  le
risorse  necessarie  per  l'adeguamento  a  regime  delle  aziende di
rilievo nazionale  e  delle  aziende  di  riferimento  regionale  per
l'emergenza  di  3› e di 2› livello, secondo i requisiti previsti dal
decreto legislativo n. 502 del 1992 e dalla presente legge.
   6.  Nell'arco  temporale  del  primo  piano  sanitario regionale e
comunque non oltre quello del secondo  piano,  e'  previsto,  per  le
aziende di rilievo nazionale costituite da piu' presi'di ospedalieri,
il loro accorpamento in un unico stabilimento ospedaliero.
   7.  I requisiti di ospedale di comunita' o di presi'di ospedalieri
di area o specializzati sono stabiliti dal piano sanitario regionale.