Art. 36. Rete per l'emergenza 1. Gli obiettivi degli interventi nell'area dell'emergenza sono: a) la realizzazione di una rete regionale organica, articolata su poli standardizzati quanto a livello di esaustivita', ciascuno corrispondente ad un definito e tendenzialmente ottimale bacino territoriale, modulare e scalare; b) la realizzazione di una rete integrata ospedale-territorio, con dislocazione dei presi'di periferici tale da ottimizzare il tempo necessario per l'accesso; c) la dotazione di supporti informatici e telematici per il soccorso nelle isole minori e nelle aree interne. La Regione razionalizza e potenzia il sistema di emergenza sanitaria del quale e' titolare anche attraverso l'istituzione del numero unico per l'emergenza 118 e attraverso la riorganizzazione del sistema delle guardie mediche che saranno inserite nella rete di emergenza. 2. Sono ricomprese in un'unica ed unitaria rete regionale per l'emergenza le entita' operative del servizio sanitario regionale con i seguenti obiettivi: a) la realizzazione di una rete regionale organica in ognuno dei quattro poli, in strutture ospedaliere con servizi di urgenza e dipartimenti di accettazione, emergenza ed urgenza di 3, 2 e 1 livello e in strutture territoriali integrate con le prime; b) la realizzazione di quattro centrali operative, una per ognuno dei bacini infraregionali, per la gestione del sistema di emergenza e del numero unico per l'emergenza 118, secondo le modalita' indicate dalla conferenza Stato-Regioni. La gestione delle centrali operative per i quattro bacini di utenza e' effettuata anche mediante la Croce Rossa Italiana; c) l'inserimento organico del servizio di elisoccorso nel sistema regionale del numero unico per l'emergenza 118. 3. Secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 1, lettera b), fanno parte obbligatoriamente dei dipartimenti di emergenza di 3 e 2 livello e del servizio di urgenza di I livello le unita' operative di seguito indicate per ciascuno di essi: a) dipartimenti di emergenza di 3 livello, aventi sede negli ospedali di riferimento regionale per l'emergenza: 1) servizio di pronto soccorso; 2) servizio di radiologia; 3) servizio di patologia clinica; 4) servizio di anestesia e rianimazione; 5) divisione di neurochirurgia; 6) divisione di cardiologia; 7) servizio di unita' coronarica; 8) divisione di chirurgia d'urgenza e, in caso di non istituzionalizzazione della stessa, una delle divisioni di chirurgia generale, anche secondo turni stabiliti dalla direzione sanitaria; 9) divisione di ortopedia e traumatologia; 10) servizio di immunoematologia e trasfusionale; 11) divisione di ostetricia e ginecologia; b) dipartimenti di emergenza di 2 livello: 1) servizio di pronto soccorso; 2) servizio di radiologia; 3) servizio di patologia clinica o servizio di immunoematologia e trasfusionale; 4) servizio di anestesia e rianimazione; 5) servizio di unita' coronarica; 6) divisione di chirurgia d'urgenza e, in caso di non istituzionalizzazione della stessa, una delle divisioni di chirurgia generale, anche secondo turni stabiliti dalla direzione sanitaria; 7) divisione di ostetricia e ginecologia; c) servizi di urgenza di 1 livello: 1) servizio di pronto soccorso; 2) servizio di anestesia e rianimazione; 3) divisione di medicina generale; 4) divisione di chirurgia generale; 5) divisione di ostetricia e ginecologia. 4. Le unita' sanitarie locali potranno individuare altre divisioni e servizi, tra quelli gia' istituiti e funzionanti, che possono concorrere a costituire il dipartimento stesso, previa autorizzazione dell'assessore regionale per la sanita'. 5. Ogni unita' operativa che concorre al dipartimento di emergenza, pur mantenendo la propria autonomia funzionale, per quanto concerne l'attivita' di emergenza attivata dalla centrale operativa fara' capo ad un coordinatore individuaio con le modalita' di cui all'art. 30, comma 2, lettera c). 6. La individuazione e la classificazione degli ospedali di riferimento regionale di 3 e 2 livello della rete di emergenza sono effettuate nel piano sanitario regionale, che individua altresi' i presi'di ospedalieri facenti parte della rete di emergenza sede di servizio di urgenza di 1 livello, nonche' gli ospedali di comunita' con servizio di urgenza.