Art. 5.
             Conto consuntivo e relazione sull'attivita'
 
   1.  Entro  il 30 aprile di ogni anno, le unita' sanitarie locali e
le aziende ospedaliere  presentano  all'assessorato  regionale  della
sanita' il conto consuntivo dell'esercizio precedente accompagnato da
una  relazione  che  evidenzia la situazione della spesa sanitaria di
competenza con gli obiettivi raggiunti.
   2. Sulla  base  delle  singole  relazioni  di  cui  agli  articoli
precedenti, l'assessore regionale per la sanita' presenta annualmente
alla   giunta  regionale  una  relazione  sui  livelli  assistenziali
raggiunti  e  sulle  esigenze  che  si  sono  manifestate  nel  corso
dell'esercizio.
   3.  Il presidente della Regione presenta annualmente all'assemblea
regionale  siciliana  la  relazione  generale   sulla   gestione   ed
efficienza  dei  servizi,  unitamente  al  rendiconto  sullo stato di
utilizzazione degli stanziamenti  in  conto  capitale  a  carico  del
servizio sanitario nazionale e degli altri finanziamenti previsti nel
piano triennale.