Art. 5. Conto consuntivo e relazione sull'attivita' 1. Entro il 30 aprile di ogni anno, le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere presentano all'assessorato regionale della sanita' il conto consuntivo dell'esercizio precedente accompagnato da una relazione che evidenzia la situazione della spesa sanitaria di competenza con gli obiettivi raggiunti. 2. Sulla base delle singole relazioni di cui agli articoli precedenti, l'assessore regionale per la sanita' presenta annualmente alla giunta regionale una relazione sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio. 3. Il presidente della Regione presenta annualmente all'assemblea regionale siciliana la relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi, unitamente al rendiconto sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti in conto capitale a carico del servizio sanitario nazionale e degli altri finanziamenti previsti nel piano triennale.