Art. 52. Medicina dei servizi e guardia medica 1. Il piano sanitario regionale prevedera' la piena e prioritaria utilizzazione nelle piante organiche delle unita' sanitarie locali dei medici di medicina dei servizi in atto titolari d'incarico a tempo indeterminato. A tal fine detti medici saranno utilizzati con massimale orario di 38 ore settimanali. 2. Il piano sanitario regionale dovra' prevedere prioritariamente il pieno utilizzo a tempo pieno nelle aree di emergenza e nelle aziende ospedaliere dei medici della guardia medica titolari di incarico a tempo indeterminato attualmente in servizio.