Art. 52.
                Medicina dei servizi e guardia medica
 
   1.  Il piano sanitario regionale prevedera' la piena e prioritaria
utilizzazione nelle piante organiche delle  unita'  sanitarie  locali
dei  medici  di  medicina  dei  servizi in atto titolari d'incarico a
tempo indeterminato. A tal fine detti medici saranno  utilizzati  con
massimale orario di 38 ore settimanali.
   2.  Il piano sanitario regionale dovra' prevedere prioritariamente
il pieno utilizzo a tempo pieno  nelle  aree  di  emergenza  e  nelle
aziende  ospedaliere  dei  medici  della  guardia  medica titolari di
incarico a tempo indeterminato attualmente in servizio.