Art. 2. Indennita' di funzione dirigenziale 1. L'indennita' di funzione di cui all'art. 37 della legge regionale 9 aprile 1990 n. 15, dovuta in via ordinaria come remunerazione della funzione di cui all'art. 1, compete nella misura del coefficiente 0,8 dello stipendio iniziale quale elemento fisso e continuativo della retribuzione. Per i dirigenti coordinatori, la misura dell'indennita' e' elevata al coefficiente 1 limitatamente alla durata dell'incarico.