Art. 2.
                 Indennita' di funzione dirigenziale
 
   1. L'indennita'  di  funzione  di  cui  all'art.  37  della  legge
regionale  9  aprile  1990  n.  15,  dovuta  in  via  ordinaria  come
remunerazione della funzione di cui all'art. 1, compete nella  misura
del  coefficiente 0,8 dello stipendio iniziale quale elemento fisso e
continuativo  della  retribuzione.  Per  i dirigenti coordinatori, la
misura dell'indennita' e' elevata  al  coefficiente  1  limitatamente
alla durata dell'incarico.