Art. 3.
                    Decorrenza delle disposizioni
 
   1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto dal
1 dicembre 1993.
   2.  Dalla  stessa data sono abrogati il comma 3 dell'art. 38 della
legge regionale 9 aprile 1990 n.  15  nonche'  ogni  altra  norma  in
contrasto con le disposizioni della presente legge.