Art. 3. Decorrenza delle disposizioni 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1 dicembre 1993. 2. Dalla stessa data sono abrogati il comma 3 dell'art. 38 della legge regionale 9 aprile 1990 n. 15 nonche' ogni altra norma in contrasto con le disposizioni della presente legge.