Art. 4. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ed ammontanti a lire 100.000.000 si fa fronte mediante utilizzo delle somme stanziate sui capitoli 020 e 0200 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 19 novembre 1993 FERRERO