Art. 4.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge ed
ammontanti a lire 100.000.000 si fa fronte  mediante  utilizzo  delle
somme  stanziate  sui  capitoli  020 e 0200 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'esercizio 1993.
   2. Agli oneri per  gli  esercizi  successivi  si  provvede  con  i
relativi bilanci.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 19 novembre 1993
 
                               FERRERO