Art. 3.
                       Entita' dei contributi
 
   1.  I  contributi sono concessi nella misura massima del cinquanta
per cento delle spese di organizzazione ritenute ammissibili.
   2. La percentuale di cui al comma 1 puo' essere  elevata  fino  al
90%   solo  in  caso  di  manifestazioni  di  particolare  importanza
promozionale,  le   modalita'   organizzative   delle   quali   siano
direttamente concordate con l'Assessorato regionale dell'agricoltura,
forestazione e risorse naturali.
   3. Le iniziative di cui all'art. 1 consistono:
     a) nell'effettuazione e promozione di studi e ricerche;
     b)   nella   pubblicazione  di  documenti,  libri  pieghevoli  e
manifesti;
     c)  nell'organizzazione  di  mostre,   congressi,   convegni   e
dibattiti;
     d) nella partecipazione con propri stand a esposizioni, saloni e
manifestazioni di rilevanza locale, nazionale e internazionale;
     e)  nell'organizzazione  di iniziative di carattere promozionale
inerenti il settore agricolo e zootecnico.