Art. 3. Entita' dei contributi 1. I contributi sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento delle spese di organizzazione ritenute ammissibili. 2. La percentuale di cui al comma 1 puo' essere elevata fino al 90% solo in caso di manifestazioni di particolare importanza promozionale, le modalita' organizzative delle quali siano direttamente concordate con l'Assessorato regionale dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali. 3. Le iniziative di cui all'art. 1 consistono: a) nell'effettuazione e promozione di studi e ricerche; b) nella pubblicazione di documenti, libri pieghevoli e manifesti; c) nell'organizzazione di mostre, congressi, convegni e dibattiti; d) nella partecipazione con propri stand a esposizioni, saloni e manifestazioni di rilevanza locale, nazionale e internazionale; e) nell'organizzazione di iniziative di carattere promozionale inerenti il settore agricolo e zootecnico.