Art. 4. Istruttoria e concessione dei contributi 1. I Servizi agrari ed affari generali o il Servizio assistenza tecnica, economica, sociale e dello sviluppo agricolo dell'Assessorato, in base al settore di competenza, provvedono all'istruttoria delle domande, entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse, valutando l'ammissibilita' delle singole voci di spesa preventivate. 2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale.