Art. 4.
              Istruttoria e concessione dei contributi
 
   1. I Servizi agrari ed affari generali o  il  Servizio  assistenza
tecnica,    economica,    sociale    e    dello   sviluppo   agricolo
dell'Assessorato,  in  base  al  settore  di  competenza,  provvedono
all'istruttoria  delle domande, entro sessanta giorni dal ricevimento
delle stesse, valutando l'ammissibilita' delle singole voci di  spesa
preventivate.
   2.  I  contributi  sono  concessi  con  deliberazione della Giunta
regionale.