Art. 5. Liquidazione ed erogazione 1. I contributi concessi a norma dell'art. 4 sono liquidati, pre- via presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute e delle eventuali entrate. 2. Sul contributo concesso possono essere liquidati acconti in relazione a particolari esigenze organizzative, fino alla percentuale massima del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile. 3. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non puo' eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.