Art. 5.
                     Liquidazione ed erogazione
 
   1. I contributi concessi a norma dell'art. 4 sono liquidati,  pre-
via presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese
sostenute e delle eventuali entrate.
   2.  Sul  contributo  concesso  possono essere liquidati acconti in
relazione a particolari esigenze organizzative, fino alla percentuale
massima del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
   3. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo  erogato
e  quello  delle spese regolarmente giustificate non puo' eccedere il
rapporto tra  l'ammontare  del  contributo  inizialmente  concesso  e
quello delle spese preventivate.