Art. 7.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1.  L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
previsto in L. 400.000.000,  per  l'anno  1993,  grava  sul  capitolo
42090, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione
per  l'anno  1993  (Contributi  per la realizzazione di iniziative di
interesse agricolo) e  sul  corrispondente  capitolo  degli  esercizi
successivi.
   2.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui  al  comma  1 si provvede
mediante riduzione di L. 400.000.000 dello stanziamento  iscritto  al
cap.  42080  (Contributi  per  lo  sviluppo  dell'agricoltura  e  per
l'incremento dei prodotti tipici).
   3.   A   decorrere   dall'anno   1994    gli    oneri    derivanti
dall'applicazione  della  presente  legge  saranno determinati con la
legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15  della  legge  regionale  27
dicembre  1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita'
generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).