Art. 7. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 400.000.000, per l'anno 1993, grava sul capitolo 42090, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 (Contributi per la realizzazione di iniziative di interesse agricolo) e sul corrispondente capitolo degli esercizi successivi. 2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di L. 400.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 42080 (Contributi per lo sviluppo dell'agricoltura e per l'incremento dei prodotti tipici). 3. A decorrere dall'anno 1994 gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno determinati con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).