IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Addizionale regionale
                all'imposta di consumo sul gas metano
 
  1.  L'addizionale  regionale  all'imposta di consumo sul gas metano
usato come combustibile, prevista dall'articolo 6, comma  1,  lettera
b),  della  legge  14 giugno 1990, n. 158 ed istituita e disciplinata
dal Capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398,  ed  al
comma  5  del  decreto  legge  19  gennaio 1993, n. 8, convertito con
modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' fissata in  misura
pari  alla  meta'  del corrispondente tributo erariale e comunque non
superiore a lire 50 al metro cubo di gas erogato.