IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano 1. L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158 ed istituita e disciplinata dal Capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5 del decreto legge 19 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' fissata in misura pari alla meta' del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo di gas erogato.