Art. 3. Determinazione dell'imposta 1. L'imposta e' dovuta nella misura massima consentita dalla legge 158/1990, dai soggetti consumatori della benzina ed e' riscossa dal soggetto erogatore che deve versarla alla Regione Piemonte, entro trenta giorni dall'introito della somma, sulla base dei quantitativi erogati risultanti dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.