Art. 3.
                     Determinazione dell'imposta
 
   1. L'imposta e' dovuta nella misura massima consentita dalla legge
158/1990, dai soggetti consumatori della benzina ed e'  riscossa  dal
soggetto  erogatore  che  deve  versarla alla Regione Piemonte, entro
trenta giorni dall'introito della somma, sulla base dei  quantitativi
erogati   risultanti   dal  registro  di  carico  e  scarico  di  cui
all'articolo 3 del decreto legge 5 maggio 1957, n.  271,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.