Art. 4.
             Accertamento, versamento, sanzioni: rinvio
 
   1.  Le  modalita'  di  accertamento, le sanzioni, le indennita' di
mora  e  gli  interessi  verranno  disposti,  con  successiva   legge
regionale,  nel rispetto dei limiti previsti dai principi delle leggi
dello Stato.