Art. 5.
                             Decorrenza
 
   1.  Le  disposizioni  previste  dalla  presente  legge  in  merito
all'addizionale  regionale  all'imposta  di  consumo  sul  gas metano
entrano in vigore il 1 gennaio 1994.
   2.  Le  disposizioni  previste  dalla  presente  legge  in  merito
all'imposta  regionale  sulla  benzina entrano in vigore il 1 gennaio
1994, sempreche' a tale data siano state emanate e siano  entrate  in
vigore le disposizioni regionali previste dal precedente articolo 4.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
    Torino, 31 agosto 1993
 
                               BRIZIO