Art. 5. Decorrenza 1. Le disposizioni previste dalla presente legge in merito all'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano entrano in vigore il 1 gennaio 1994. 2. Le disposizioni previste dalla presente legge in merito all'imposta regionale sulla benzina entrano in vigore il 1 gennaio 1994, sempreche' a tale data siano state emanate e siano entrate in vigore le disposizioni regionali previste dal precedente articolo 4. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 31 agosto 1993 BRIZIO