Art. 6. Norme che disciplinano gli impianti privati in cui si detengono cani e gatti 1. Sono soggetti alle norme di cui al presente articolo i concentramenti di cani in numero superiore a cinque soggetti adulti e di gatti in numero superiore a 10 capi adulti. 2. Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della U.S.S.L. 3. Gli impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti secondo i seguenti criteri: - superficie minima per cane: 4 mq., fatte salve esigenze di- verse; - numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata; - pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili; - approvvigionamento idrico sufficiente; - canali di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso delle acque di lavaggio; - reparto di isolamento, per una capienza pari al 10% di quella complessiva; - locale per gli interventi veterinari; - locale per il deposito e la preparazione degli alimenti; - magazzino per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego. 4. Il responsabile dell'impianto deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, da cui risultino: la data d'introduzione o di nascita dei cani presenti, le generalita' del proprietario per gli animali in pensione, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data e le generalita' del destinatario in caso di cessione, o la data di restituzione al proprietario per i soggetti in pensione. 5. I concentramenti di cui al presente articolo sono soggetti a vigilanza veterinaria, esercitata mediante sopralluoghi con periodicita' almeno trimestrale. 6. Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche gli impianti gia' esistenti, che devono adeguarsi entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, nonche' le strutture per il ricovero di gatti ed altri animali da affezione, compatibilmente alle particolari esigenze di specie.