Art. 2. Oggetto degli interventi 1. Ai fini indicati all'art. 1, la regione Emilia-Romagna e' autorizzata a erogare contributi regionali per: a) realizzare interventi negli interporti e nel porto di Ravenna riguardanti opere civili, impianti e attrezzature, nonche' opere esterne necessarie per l'integrazione funzionale delle infrastrutture con il territorio circostante con particolare riferimento al sistema ferroviario; b) realizzare aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto in transito e locale; c) realizzare centri di raccolta, di movimentazione e di smistamento delle merci; d) impiantare, potenziare e integrare sistemi informatici e telematici per migliorare l'efficienza del sistema dei trasporti; e) creare ovvero potenziare banche dati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di trasporto e ridurre i percorsi a vuoto, nonche' per acquisire ed utilizzare informazioni di carattere operativo, anche in collegamento con reti nazionali e internazionali; f) valorizzare la rete infrastrutturale dei centri attrezzati al servizio del trasporto delle merci mediante iniziative, anche di carattere promozionale, mirate ad acquisire nuove correnti di traffico e ad incentivare il trasporto combinato; g) favorire l'integrazione organizzativa e gestionale fra termi- nal intermodali della Regione, anche attraverso la costituzione di apposita societa'. 2. In relazione alle opere indicate nel presente articolo, i contributi possono essere concessi anche per gli oneri di progettazione.