Art. 2.
                      Oggetto degli interventi
 
   1. Ai fini indicati  all'art.  1,  la  regione  Emilia-Romagna  e'
autorizzata a erogare contributi regionali per:
     a) realizzare interventi negli interporti e nel porto di Ravenna
riguardanti  opere  civili,  impianti  e  attrezzature, nonche' opere
esterne necessarie per l'integrazione funzionale delle infrastrutture
con il territorio circostante con particolare riferimento al  sistema
ferroviario;
     b)  realizzare  aree  di sosta attrezzate per l'autotrasporto in
transito e locale;
     c)  realizzare  centri  di  raccolta,  di  movimentazione  e  di
smistamento delle merci;
     d)  impiantare,  potenziare  e  integrare  sistemi informatici e
telematici per migliorare l'efficienza del sistema dei trasporti;
     e) creare ovvero potenziare banche dati per favorire  l'incontro
tra la domanda e l'offerta di trasporto e ridurre i percorsi a vuoto,
nonche'   per  acquisire  ed  utilizzare  informazioni  di  carattere
operativo, anche in collegamento con reti nazionali e internazionali;
     f) valorizzare la rete infrastrutturale dei centri attrezzati al
servizio del trasporto delle  merci  mediante  iniziative,  anche  di
carattere   promozionale,  mirate  ad  acquisire  nuove  correnti  di
traffico e ad incentivare il trasporto combinato;
     g) favorire l'integrazione organizzativa e gestionale fra termi-
nal  intermodali  della  Regione, anche attraverso la costituzione di
apposita societa'.
   2. In relazione alle  opere  indicate  nel  presente  articolo,  i
contributi   possono   essere   concessi   anche  per  gli  oneri  di
progettazione.