Art. 4. Misura dei contributi regionali 1. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge sono concessi ai soggetti pubblici e alle societa' con maggioranza di capitale pubblico fino alla misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. 2. Ai soggetti privati i contributi sono concessi fino alla misura massima del cinquanta per cento della spesa ammissibile.