Art. 4.
                   Misura dei contributi regionali
 
   1.  I contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla
presente legge sono concessi ai soggetti pubblici e alle societa' con
maggioranza  di  capitale  pubblico  fino  alla  misura  massima  del
settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
   2. Ai soggetti privati i contributi sono concessi fino alla misura
massima del cinquanta per cento della spesa ammissibile.