Art. 6. Esame delle domande presentate 1. La Giunta regionale, con atto deliberativo da adottarsi entro il 31 marzo di ogni anno, fissa i termini e le modalita' per la presentazione delle domande di finanziamento ed i criteri per la loro valutazione. Tale atto deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. In sede di prima applicazione l'atto deliberativo viene adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. I criteri per la valutazione delle domande devono garantire che le iniziative proposte rientrino negli obiettivi e nelle finalita' previste dalla presente legge e siano coerenti con la programmazione e pianificazione regionale. 3. Sara' in ogni caso data priorita' a iniziative e progetti destinati a realizzare interventi in accordo con quelli attuati o programmati dal vettore ferroviario e finalizzati al potenziamento del trasporto intermodale.