Art. 6.
                   Esame delle domande presentate
 
   1. La Giunta regionale, con atto deliberativo da  adottarsi  entro
il  31  marzo  di  ogni  anno,  fissa i termini e le modalita' per la
presentazione delle domande di finanziamento ed i criteri per la loro
valutazione.  Tale  atto  deve  essere  pubblicato   nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  In  sede  di  prima  applicazione  l'atto
deliberativo viene adottato  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in
vigore della presente legge.
   2. I criteri per la valutazione delle domande devono garantire che
le  iniziative  proposte  rientrino negli obiettivi e nelle finalita'
previste dalla presente legge e siano coerenti con la  programmazione
e pianificazione regionale.
   3.  Sara'  in  ogni  caso  data  priorita' a iniziative e progetti
destinati a realizzare interventi in accordo  con  quelli  attuati  o
programmati  dal  vettore  ferroviario e finalizzati al potenziamento
del trasporto intermodale.