Art. 7. Concessione dei contributi 1. La Giunta regionale, con lo stesso atto di cui al comma 1 dell'art. 6, stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, sentita la competente Commissione consiliare. 2. Le domande presentate sono preventivamente sottoposte all'esame di un nucleo tecnico di valutazione. 3. La composizione del nucleo di valutazione, le modalita' di funzionamento, nonche' la nomina dei rappresentanti sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto deliberativo.