Art. 7.
                     Concessione dei contributi
 
   1. La Giunta regionale, con lo stesso  atto  di  cui  al  comma  1
dell'art.  6,  stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione
dei contributi di cui alla  presente  legge,  sentita  la  competente
Commissione consiliare.
   2. Le domande presentate sono preventivamente sottoposte all'esame
di un nucleo tecnico di valutazione.
   3.  La  composizione  del  nucleo  di valutazione, le modalita' di
funzionamento, nonche' la nomina dei  rappresentanti  sono  stabiliti
dalla Giunta regionale con proprio atto deliberativo.