Art. 8. Liquidazione dei contributi 1. La Regione provvede alla liquidazione e all'erogazione dei contributi per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 2 della presente legge con le modalita' stabilite all'art. 14 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29. 2. La liquidazione dei contributi relativi agli interventi di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2 della presente legge e' subordinata alla presentazione di fatture quietanzate o di diversa, idonea documentazione giustificativa e alla verifica della realizzazione dell'intervento ammesso a contributo.