Art. 8.
                     Liquidazione dei contributi
 
   1.  La  Regione  provvede  alla  liquidazione e all'erogazione dei
contributi per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 1 dell'art. 2 della presente legge con le  modalita'  stabilite
all'art. 14 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29.
   2.  La liquidazione dei contributi relativi agli interventi di cui
alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2 della presente legge
e'  subordinata  alla  presentazione  di  fatture  quietanzate  o  di
diversa,  idonea  documentazione giustificativa e alla verifica della
realizzazione dell'intervento ammesso a contributo.