Art. 9. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la regione Emilia-Romagna fa fronte: per quanto riguarda le spese di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 2, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilita' mediante specifica autorizzazione di spesa disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13- bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31; per quanto riguarda le spese di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge di bilancio o di variazione di bilancio ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 31 del 1977. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, 20 dicembre 1993 BERSANI