Art. 9.
                        Copertura finanziaria
 
   1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della  presente  legge  la
regione Emilia-Romagna fa fronte: per quanto riguarda le spese di cui
alle  lettere  a),  b),  c)  e  d)  del  comma  1  dell'art.  2,  con
l'istituzione di appositi capitoli nella  parte  spesa  del  bilancio
regionale   che   verranno  dotati  della  necessaria  disponibilita'
mediante specifica  autorizzazione  di  spesa  disposta  in  sede  di
approvazione  della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-
bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31; per  quanto  riguarda
le spese di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2, con
l'istituzione  di  appositi  capitoli  nella parte spesa del bilancio
regionale che verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede
di approvazione della legge di bilancio o di variazione  di  bilancio
ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 31 del 1977.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 20 dicembre 1993
 
                               BERSANI