Art. 2.
                             Ammissione
 
   1.  La  provincia  autonoma  di Bolzano entro il 30 giugno di ogni
anno fissa il  contingente  dei  medici  da  ammettere  ai  corsi  di
formazione  specifica in medicina generale ed emana il relativo bando
con propria delibera.
   2. Ferme restando le disposizioni dei cui all'art. 5  del  decreto
legislativo n. 256/1991, possono inoltrare domanda di ammissione alla
formazione  solo i medici iscritti all'Ordine dei medici chirurghi ed
odontoiatri della provincia di Bolzano.
   3. Hanno priorita' nella graduatoria di ammissione alla formazione
i candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto
del  Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modifiche, riferito al diploma di laurea (ex carriera direttiva) e  i
candidati residenti in provincia di Bolzano.
   4.  Il  bando di concorso di cui al comma 1 determina i criteri di
scelta dei docenti dell'attivita' didattica, i quali  possono  essere
scelti  anche  tra  docenti  appartenenti a paesi dell'area di lingua
tedesca, e la metodologia  didattica  dei  corsi  e  delle  attivita'
seminariali  e  tutoriali,  tenendo  conto  delle  esigenze etniche e
linguistiche della popolazione altoatesina.
   5. In provincia di Bolzano, la  commissione  di  cui  all'art.  5,
comma 1, del decreto legislativo n. 256/1991, e' cosi' composta:
     a)  dal  presidente dell'ordine provinciale dei medici chirurghi
ed odontoiatri della provincia di Bolzano o da un suo  delegato,  che
la presiede;
     b)  da  un  coordinatore sanitario di un'unita' sanitaria locale
della provincia di Bolzano;
     c) da un primario ospedaliero di medicina interna  iscritto  nei
ruoli nominativi provinciali;
     d)   da   due   medici  di  medicina  generale  designati  dalla
Federazione nazionale dei medici chirurghi ed odontoiatri;
     e) da un funzionario della Provincia autonoma di Bolzano;
     f)  da un funzionario amministrativo provinciale con funzioni di
segretario.
   6. In provincia di Bolzano la commissione di cui all'art. 5, comma
5, del decreto legislativo n. 256/1991, e' cosi' composta:
     a) dal presidente dell'ordine provinciale dei  medici  chirurghi
ed  odontoiatri  della provincia di Bolzano o da un suo delegato, che
la presiede;
     b) da un coordinatore sanitario di  un'unita'  sanitaria  locale
della provincia di Bolzano;
     c)  da  un primario ospedaliero di medicina interna iscritto nei
ruoli nominativi provinciali;
     d)  da  due  medici  di  medicina   generale   designati   dalla
Federazione nazionale dei medici chirurghi ed odontoiatri;
     e) da un dirigente del Ministero della sanita';
     f) da un funzionario della Provincia autonoma di Bolzano;
     g)   da   un   professore   di  medicina  interna  o  disciplina
equipollente di una facolta' di medicina nella stessa regione  o,  in
mancanza, di regione limitrofa;
     h)  da un funzionario amministrativo provinciale con funzioni di
segretario.
   7. La composizione delle commissioni di cui ai precedenti commi  5
e  6 deve rispettare la ripartizione prevista dall'art. 3 della legge
provinciale 18 ottobre 1988, n. 40, fatta salva  la  possibilita'  di
accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.
   8.  Ai componenti la commissione competono, in quanto spettanti, i
compensi e il trattamento economico di missione secondo la  normativa
vigente  per le commissioni giudicatrici di concorsi per il personale
delle unita' sanitarie locali della provincia.
   9. Ai docenti dell'attivita' didattica spetta il corrispettivo  di
cui  alla  deliberazione della Giunta provinciale 21 gennaio 1991, n.
134 ed ai dipendenti del servizio sanitario provinciale e'  applicato
il punto 3 della delibera stessa.