Art. 2. Ammissione 1. La provincia autonoma di Bolzano entro il 30 giugno di ogni anno fissa il contingente dei medici da ammettere ai corsi di formazione specifica in medicina generale ed emana il relativo bando con propria delibera. 2. Ferme restando le disposizioni dei cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 256/1991, possono inoltrare domanda di ammissione alla formazione solo i medici iscritti all'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bolzano. 3. Hanno priorita' nella graduatoria di ammissione alla formazione i candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, riferito al diploma di laurea (ex carriera direttiva) e i candidati residenti in provincia di Bolzano. 4. Il bando di concorso di cui al comma 1 determina i criteri di scelta dei docenti dell'attivita' didattica, i quali possono essere scelti anche tra docenti appartenenti a paesi dell'area di lingua tedesca, e la metodologia didattica dei corsi e delle attivita' seminariali e tutoriali, tenendo conto delle esigenze etniche e linguistiche della popolazione altoatesina. 5. In provincia di Bolzano, la commissione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 256/1991, e' cosi' composta: a) dal presidente dell'ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bolzano o da un suo delegato, che la presiede; b) da un coordinatore sanitario di un'unita' sanitaria locale della provincia di Bolzano; c) da un primario ospedaliero di medicina interna iscritto nei ruoli nominativi provinciali; d) da due medici di medicina generale designati dalla Federazione nazionale dei medici chirurghi ed odontoiatri; e) da un funzionario della Provincia autonoma di Bolzano; f) da un funzionario amministrativo provinciale con funzioni di segretario. 6. In provincia di Bolzano la commissione di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 256/1991, e' cosi' composta: a) dal presidente dell'ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bolzano o da un suo delegato, che la presiede; b) da un coordinatore sanitario di un'unita' sanitaria locale della provincia di Bolzano; c) da un primario ospedaliero di medicina interna iscritto nei ruoli nominativi provinciali; d) da due medici di medicina generale designati dalla Federazione nazionale dei medici chirurghi ed odontoiatri; e) da un dirigente del Ministero della sanita'; f) da un funzionario della Provincia autonoma di Bolzano; g) da un professore di medicina interna o disciplina equipollente di una facolta' di medicina nella stessa regione o, in mancanza, di regione limitrofa; h) da un funzionario amministrativo provinciale con funzioni di segretario. 7. La composizione delle commissioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 deve rispettare la ripartizione prevista dall'art. 3 della legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40, fatta salva la possibilita' di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino. 8. Ai componenti la commissione competono, in quanto spettanti, i compensi e il trattamento economico di missione secondo la normativa vigente per le commissioni giudicatrici di concorsi per il personale delle unita' sanitarie locali della provincia. 9. Ai docenti dell'attivita' didattica spetta il corrispettivo di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 21 gennaio 1991, n. 134 ed ai dipendenti del servizio sanitario provinciale e' applicato il punto 3 della delibera stessa.