Art. 4.
                          Assegni di studio
 
   1.  Durante  il  corso  di  formazione  in  medicina  generale  e'
corrisposto  ai  medici  partecipanti  un  assegno  di  studio il cui
ammontare corrisponde a quello corrisposto ai medici  specializzandi,
cosi'  come  previsto  dall'art.  3 della legge provinciale 3 gennaio
1986, n. 1.