Art. 5.
                      Assegnazione di personale
 
   1.  Per  l'attuazione  della  presente legge il ruolo generale del
personale provinciale, di cui all'allegato 1 della legge  provinciale
15  aprile  1991,  n.  11,  come  sostituito  dall'art. 9 della legge
provinciale 16 ottobre 1992, n. 36, e' aumentato di  un  posto  nella
quarta/quinta e di un posto nell'ottava/nona qualifica funzionale.