Art. 6.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico
dell'esercizio finanziario 1993 le seguenti spese:
     a)  lire  2  milioni  quale  fabbisogno  presunto per i compensi
indicati all'art. 2l comma 8;
     b) lire 90 milioni per  i  corrispettivi  indicati  all'art.  2,
comma 9;
     c)  lire  270  milioni  per l'erogazione di assegni di studio ai
sensi dell'art. 4;
     d) lire 85 milioni per il personale di cui all'art. 5.
   2. Alla copertura degli oneri indicati al comma 1,  lettere  b)  e
c),  per complessive lire 360 milioni, si provvede con corrispondenti
quote dello stanziamento previsto  per  il  biennio  1993-1994,  alla
sezione  5,  settore  5.2,  lettera  b.1)  del  bilancio  pluriennale
1992-1994.
   3. Alla copertura degli oneri pluriennali  indicati  al  comma  1,
lettere  a)  e  d), valutati in complessive lire 175 milioni a carico
del biennio 1993-1994, si provvede  con  corrispondenti  quote  dello
stanziamento previsto alla sezione 10, settore 10.2, lettera b.1) del
bilancio   pluriennale  1992-1994  e  per  gli  anni  successivi  con
corrispondenti  stanziamenti  nel  bilancio   di   previsione   della
Provincia.
   4.  Le  spese per l'attuazione dell'art. 1, lettere b) e c), della
presente  legge,  a  carico  degli  esercizi  finanziari  successivi,
saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.