Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1993 le seguenti spese: a) lire 2 milioni quale fabbisogno presunto per i compensi indicati all'art. 2l comma 8; b) lire 90 milioni per i corrispettivi indicati all'art. 2, comma 9; c) lire 270 milioni per l'erogazione di assegni di studio ai sensi dell'art. 4; d) lire 85 milioni per il personale di cui all'art. 5. 2. Alla copertura degli oneri indicati al comma 1, lettere b) e c), per complessive lire 360 milioni, si provvede con corrispondenti quote dello stanziamento previsto per il biennio 1993-1994, alla sezione 5, settore 5.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1992-1994. 3. Alla copertura degli oneri pluriennali indicati al comma 1, lettere a) e d), valutati in complessive lire 175 milioni a carico del biennio 1993-1994, si provvede con corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 10, settore 10.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1992-1994 e per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nel bilancio di previsione della Provincia. 4. Le spese per l'attuazione dell'art. 1, lettere b) e c), della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.