Art. 7. Norme transitorie 1. I medici che all'entrata in vigore della presente legge hanno iniziato il periodo formativo per medici di base secondo l'art. 19 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, modificato dall'articolo unico della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10, ed integrato dall'art. 3 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, terminano detto periodo formativo secondo le modalita' ivi contenute. 2. E' equiparato all'attestato di formazione specifica di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 256/1991, il diploma di tirocinio per medici di base di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 20. 3. Sino al 31 dicembre 1994 possono iscriversi negli elenchi delle zone carenti i medici con almeno cinque anni di effettivo esercizio della professione medica, attestato dall'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bolzano.