Art. 7.
                          Norme transitorie
 
   1.  I  medici che all'entrata in vigore della presente legge hanno
iniziato il periodo formativo per medici di base  secondo  l'art.  19
della   legge   provinciale   5   gennaio   1984,  n.  1,  modificato
dall'articolo unico della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10,  ed
integrato  dall'art. 3 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19,
terminano detto periodo formativo secondo le modalita' ivi contenute.
   2. E' equiparato all'attestato  di  formazione  specifica  di  cui
all'art.  1  del  decreto  legislativo  n.  256/1991,  il  diploma di
tirocinio per medici di base  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 20.
   3. Sino al 31 dicembre 1994 possono iscriversi negli elenchi delle
zone  carenti  i medici con almeno cinque anni di effettivo esercizio
della professione medica, attestato dall'ordine dei medici  chirurghi
ed odontoiatri della provincia di Bolzano.