Art. 8. Integrazione dell'art. 1 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1 1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, dopo la parola "austriaci" sono aggiunte le parole "e con gli stati membri della Comunita' Europea appartenenti all'area culturale di lingua tedesca", e le parole "secondo l'ordinamento di quello stato", sono sostituite dalle parole "secondo gli ordinamenti di quegli stati". 2. Al comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale n. 1/1986, dopo la parola "precedente" sono aggiunte le parole "con le universita' italiane"; dopo la parola "austriaci" sono aggiunte le parole "e con gli organi pubblici degli stati della Comunita' Europea appartenenti all'area culturale di lingua tedesca".