Art. 8.
          Integrazione dell'art. 1 della legge provinciale
                        3 gennaio 1986, n. 1
 
   1.  Al comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 3 gennaio 1986,
n. 1, dopo la parola "austriaci" sono aggiunte le parole "e  con  gli
stati  membri della Comunita' Europea appartenenti all'area culturale
di lingua tedesca", e le  parole  "secondo  l'ordinamento  di  quello
stato",  sono  sostituite  dalle  parole  "secondo gli ordinamenti di
quegli stati". 2. Al comma 2 dell'art. 1 della legge  provinciale  n.
1/1986,  dopo  la parola "precedente" sono aggiunte le parole "con le
universita' italiane"; dopo la parola "austriaci"  sono  aggiunte  le
parole "e con gli organi pubblici degli stati della Comunita' Europea
appartenenti all'area culturale di lingua tedesca".