Art. 9.
          Integrazione dell'art. 5 della legge provinciale
                        3 gennaio 1986, n. 1
 
   1.  Al comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 3 gennaio 1986,
n. 1, dopo la parola "legge" sono aggiunte le parole:  "ad  eccezione
di  emolumenti  percepiti  per  attivita'  svolte  nell'ambito  della
specializzazione fuori dall'orario di servizio".