Art. 9. Integrazione dell'art. 5 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1 1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, dopo la parola "legge" sono aggiunte le parole: "ad eccezione di emolumenti percepiti per attivita' svolte nell'ambito della specializzazione fuori dall'orario di servizio".