Art. 2. 1. Il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26, viene cosi' modificato: "L'istruttoria delle domande compete ai settori decentrati dell'Assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, che ne cureranno tutti gli adempimenti e provvederanno a trasmettere la proposta all'assessorato agricoltura e foreste per gli adempimenti di propria competenza. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 27 dicembre 1993 RHODIO