Art. 2.
 
   1. Il secondo comma dell'art. 12 della legge regionale  24  giugno
1986, n. 26, viene cosi' modificato:
   "L'istruttoria   delle   domande  compete  ai  settori  decentrati
dell'Assessorato all'agricoltura, foreste, caccia  e  pesca,  che  ne
cureranno  tutti  gli  adempimenti  e  provvederanno a trasmettere la
proposta all'assessorato agricoltura e foreste per gli adempimenti di
propria competenza.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
    Catanzaro, 27 dicembre 1993
 
                               RHODIO