Art. 2. Interventi per l'area fiorentina, per il turismo rurale, dei borghi e dei centri minori d'arte 1. Per la realizzazione degli interventi nell'area fiorentina, per gli interventi a favore del turismo rurale, dei borghi e dei centri minori d'arte si applica il bando pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3667 del 3 maggio 1993, come modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 5815 del 28 giugno 1993, in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 1992, n. 512, paragrafo 1.2.1.2. 2. Per le finalita' di cui al comma precedente e' stanziata la somma di L. 2.000.000.000, che integra il finanziamento previsto dal bando pubblico medesimo.