Art. 2.
 Interventi per l'area fiorentina, per il turismo rurale, dei borghi
                     e dei centri minori d'arte
 
   1. Per la realizzazione degli interventi nell'area fiorentina, per
gli interventi a favore del turismo rurale, dei borghi e  dei  centri
minori  d'arte si applica il bando pubblico di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 3667 del 3 maggio 1993, come modificata con
deliberazione della Giunta regionale n. 5815 del 28 giugno  1993,  in
esecuzione  della  deliberazione  del Consiglio regionale 22 dicembre
1992, n. 512, paragrafo 1.2.1.2.
   2. Per le finalita' di cui al comma  precedente  e'  stanziata  la
somma  di L. 2.000.000.000, che integra il finanziamento previsto dal
bando pubblico medesimo.