Art. 5. Disposizioni procedurali 1. La Giunta regionale, per la definizione delle modalita' e dei criteri di concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, provvede ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito bando pubblico di accesso, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 15 agosto 1990, n. 241; restano ferme le procedure stabilite dagli articoli 2 e 3 in ordine agli interventi ivi previsti. 2. Il bando di cui all'articolo 4 e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 3. La concessione dei contributi e' deliberata dalla Giunta Regionale.