Art. 5.
                      Disposizioni procedurali
 
   1. La Giunta regionale, per la definizione delle modalita'  e  dei
criteri  di  concessione  dei  contributi  previsti  dall'articolo 4,
provvede ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  della presente legge, apposito bando pubblico di accesso, nel
rispetto delle disposizioni di cui alla legge 15 agosto 1990, n. 241;
restano ferme le procedure stabilite dagli articoli 2 e 3  in  ordine
agli interventi ivi previsti.
   2.  Il  bando  di  cui all'articolo 4 e' pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana.
   3. La  concessione  dei  contributi  e'  deliberata  dalla  Giunta
Regionale.