Art. 6.
                       Iscrizione al Bilancio
 
   1.  Al  finanziamento  degli  interventi  di  cui  al  Titolo I si
provvede con  le  risorse  regionali  del  Bilancio  1993,  per  Lire
3.579.000.000.
   2.  Agli  stati di previsione di competenza e di cassa della parte
spesa del Bilancio di previsione 1993 sono  apportate,  per  analoghi
importi le seguenti variazioni:
  (Omissis).
   La  presente  legge  e'  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   La  presente  legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il  giorno
stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, 12 novembre 1993
 
                                CHITI
 
  La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 5
ottobre 1993 ed e' stata vistata dal Commissario  del  Governo  il  6
novembre 1993.