Art. 6. Iscrizione al Bilancio 1. Al finanziamento degli interventi di cui al Titolo I si provvede con le risorse regionali del Bilancio 1993, per Lire 3.579.000.000. 2. Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del Bilancio di previsione 1993 sono apportate, per analoghi importi le seguenti variazioni: (Omissis). La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 12 novembre 1993 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 5 ottobre 1993 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 6 novembre 1993.