IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Oggetto e finalita' della legge
 
   1.  La  presente legge, in attuazione dei vigenti principi volti a
promuovere il programmato uso delle risorse e il massimo coordinameno
della finanza pubblica, disciplina la classificazione nei bilanci, le
modalita' di rendicontazione e le forme di  controllo  in  ordine  ai
finanziamenti regionali assegnati agli enti locali per l'esercizio di
attivita'  e  di  funzioni  amministrative  a  tali  enti  delegate o
comunque trasferite dalla Regione.