Art. 2.
                     Classificazione nei bilanci
 
   1. Gli enti locali nell'ambito del vigente  ordinamento  contabile
disciplinato   dalla   legge   statale,   curano   l'iscrizione   dei
finanziamenti regionali di cui all'art. 1  in  distinti  capitoli  di
entrata e di spesa del proprio bilancio di previsione.
   2.  E'  previsto  nel  bilancio  dell'ente  locale  un capitolo di
entrata e uno di spesa per ogni corrispondente capitolo di spesa  del
bilancio regionale.
   3.  La  declaratoria  di ciascuno di tali capitoli di entrata e di
spesa  del  bilancio  dell'ente  locale  richiama  espressamente   il
corrispondente capitolo di spesa del bilancio regionale.