Art. 2. Classificazione nei bilanci 1. Gli enti locali nell'ambito del vigente ordinamento contabile disciplinato dalla legge statale, curano l'iscrizione dei finanziamenti regionali di cui all'art. 1 in distinti capitoli di entrata e di spesa del proprio bilancio di previsione. 2. E' previsto nel bilancio dell'ente locale un capitolo di entrata e uno di spesa per ogni corrispondente capitolo di spesa del bilancio regionale. 3. La declaratoria di ciascuno di tali capitoli di entrata e di spesa del bilancio dell'ente locale richiama espressamente il corrispondente capitolo di spesa del bilancio regionale.