Art. 3. Vincolo di destinazione 1. Gli enti locali sono tenuti a rispettare nella utilizzazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, le specifiche destinazioni risultanti dalla leggi regionali di delega e i criteri, le priorita' e i termini indicati, in conformita' agli atti della programmazione regionale, dai provvedimenti della Regione di assegnazione o di riparto. 2. E' comunque fatto divieto agli enti locali di disporre storni dai capitoli di spesa di cui all'art. 2.