Art. 3.
                       Vincolo di destinazione
 
   1.  Gli  enti  locali sono tenuti a rispettare nella utilizzazione
dei  finanziamenti  di  cui  alla  presente  legge,   le   specifiche
destinazioni  risultanti dalla leggi regionali di delega e i criteri,
le priorita' e i termini indicati, in  conformita'  agli  atti  della
programmazione   regionale,   dai   provvedimenti  della  Regione  di
assegnazione o di riparto.
   2.  E'  comunque fatto divieto agli enti locali di disporre storni
dai capitoli di spesa di cui all'art. 2.