Art. 4.
                           Rendicontazione
 
   1. Gli enti locali entro sessanta giorni dalla  scadenza  di  ogni
esercizio  finanziario,  trasmettono  alla  giunta regionale apposita
rendicontazione, riferita all'esercizio  scaduto,  per  ciascuno  dei
capitoli di bilancio di cui all'art. 2.
   2.  La  rendicontazione, che e' allegata anche al conto consuntivo
degli enti locali, riporta le previsioni di entrata e di  spesa,  gli
accertamenti  e  gli  impegni,  le  riscossioni,  le liquidazioni e i
pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui.
   3.  Unitamente  alla  rendicontazione  e'  inviata   alla   Giunta
regionale  una  relazione  attestante  il rispetto dei vincoli di cui
all'art. 3.
   4. La rendicontazione e la relazione di cui  ai  commi  precedenti
sono redatte su appositi moduli predisposti dalla Giunta Regionale.
   5. Ai fini di verificare l'efficienza e la proficuita' dell'azione
amministrativa,  gli enti locali elaborano altresi', con le modalita'
stabilite d'intesa tra essi e l'amministrazione regionale, indicatori
fisici ed economici relativi alle attivita' e funzioni delegate.