Art. 4. Rendicontazione 1. Gli enti locali entro sessanta giorni dalla scadenza di ogni esercizio finanziario, trasmettono alla giunta regionale apposita rendicontazione, riferita all'esercizio scaduto, per ciascuno dei capitoli di bilancio di cui all'art. 2. 2. La rendicontazione, che e' allegata anche al conto consuntivo degli enti locali, riporta le previsioni di entrata e di spesa, gli accertamenti e gli impegni, le riscossioni, le liquidazioni e i pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui. 3. Unitamente alla rendicontazione e' inviata alla Giunta regionale una relazione attestante il rispetto dei vincoli di cui all'art. 3. 4. La rendicontazione e la relazione di cui ai commi precedenti sono redatte su appositi moduli predisposti dalla Giunta Regionale. 5. Ai fini di verificare l'efficienza e la proficuita' dell'azione amministrativa, gli enti locali elaborano altresi', con le modalita' stabilite d'intesa tra essi e l'amministrazione regionale, indicatori fisici ed economici relativi alle attivita' e funzioni delegate.